L’articolo 1, commi 10-12 della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha previsto, limitatamente all’anno 2026, l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva del 15%, salvo espressa rinuncia scritta ed entro il limite annuo di euro 1.500, delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:
• maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ex art. 1, c. 2, D. Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
• maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
• indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
Detassazione maggiorazioni 2026
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La disposizione è applicabile dai sostituti d’imposta del settore privato a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a 40.000 euro (il reddito è da attestare per iscritto da parte del lavoratore qualora il sostituto che applica l’imposta sostitutiva non sia lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente).
Rimangono esclusi i lavoratori, già interessati al trattamento integrativo speciale del settore turistico, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex articolo 5, Legge n. 287/1991) e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.
N.B. Il dipendente può rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria.