Studio Amistadi Nadia - Consulente del Lavoro ad Arco, Trento -  Team altamente qualificato e costantemente aggiornato, sempre disponibile.
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Arco - Centro S. Andrea

Studio Amistadi Nadia

Consulente del lavoro

Destinazione TFR dal 1° luglio 2026

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Dal 1° luglio 2026 cambiano le regole di gestione del TFR e della previdenza complementare per i nuovi lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione. La novità è introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 204-205), che modifica l’art. 8 del D.Lgs. 252/2005.
In sintesi, il lavoratore ha 60 giorni dall’assunzione per scegliere se aderire a un fondo pensione, destinare il TFR a una diversa forma pensionistica o mantenerlo secondo il regime ordinario. In mancanza di una scelta espressa, scatta l’adesione automatica alla forma pensionistica prevista dalla contrattazione applicabile. Per le aziende diventa quindi essenziale raccogliere e trasmettere tempestivamente allo Studio le dichiarazioni rese dai lavoratori in fase di assunzione.

 

Destinazione TFR dal 1° luglio 2026

1. Cosa cambia dal 1° luglio 2026
1.1  Chi è interessato
Il nuovo meccanismo riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione – ossia coloro che vengono assunti per la prima volta come dipendenti privati – con esclusione dei lavoratori domestici. Per i lavoratori non di prima assunzione valgono regole specifiche, illustrate al successivo punto 1.4.
1.2  Cosa può scegliere il lavoratore entro 60 giorni
Per il lavoratore di prima assunzione opera un meccanismo di adesione automatica: se entro 60 giorni dall’assunzione non viene effettuata una scelta diversa, il lavoratore viene iscritto alla forma pensionistica prevista dalla contrattazione applicabile (CCNL o accordo territoriale/aziendale; in presenza di più forme, quella con il maggior numero di aderenti in azienda, salvo diverso accordo aziendale). Entro lo stesso termine, in alternativa, il lavoratore può:
•    rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR in azienda secondo il regime ordinario dell’art. 2120 c.c. (scelta reversibile);
•    conferire l’intero TFR maturando a una diversa forma di previdenza complementare liberamente prescelta.
1.3  Cosa succede se il lavoratore non sceglie
In assenza di scelta entro i 60 giorni, l’adesione automatica si consolida: l’adesione decorre dalla data di assunzione, ma i versamenti vengono avviati dal mese successivo alla scadenza del termine, comprendendo anche quanto maturato dalla data di assunzione. Restano ferme le facoltà previste dalla disciplina della previdenza complementare, nei limiti e alle condizioni applicabili.
L’adesione comporta la devoluzione del TFR maturando e, nella misura prevista dagli accordi collettivi, della contribuzione a carico del datore di lavoro. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge – in particolare quando la retribuzione annua lorda è inferiore all’importo dell’assegno sociale – ferma restando la facoltà del lavoratore di determinare liberamente la propria quota.
1.4  Lavoratori non di prima assunzione
Per i lavoratori non di prima assunzione, lo Studio verificherà la situazione previdenziale pregressa sulla base della dichiarazione rilasciata dal lavoratore, distinguendo tra chi è già aderente a un fondo pensione e chi non ha precedenti adesioni. Per i già aderenti, il lavoratore va informato della possibilità di indicare entro 60 giorni a quale forma conferire il TFR maturando; in difetto, opera il meccanismo automatico. Da parte Vostra è sufficiente trasmetterci tempestivamente la dichiarazione che il lavoratore rende in fase di assunzione.


2. Cosa serve allo Studio
La gestione operativa di questi adempimenti – verifica del fondo di riferimento, aggiornamento della modulistica di assunzione, corretta imputazione del TFR e dei contributi nei flussi – è a cura dello Studio, che già gestisce l’amministrazione del personale della Vostra azienda e ne conosce il CCNL applicato.
Ci occorre invece che ci trasmettiate, tempestivamente:
•    la documentazione che i dipendenti Vi consegnano in materia di previdenza complementare (dichiarazioni di scelta, adesione o rinuncia, indicazioni sulla destinazione del TFR);
•    eventuali accordi aziendali in materia di previdenza complementare, preferibilmente prima della sottoscrizione.
Accordi aziendali – valutazione preventiva. Gli accordi aziendali in materia di previdenza complementare possono rappresentare uno strumento utile anche sotto il profilo fiscale e organizzativo, ma richiedono una valutazione preventiva caso per caso. Vi invitiamo a contattarci, previo appuntamento, prima di definirne i contenuti.

3. Cosa non cambia
Restano fermi, tra l’altro: il quadro generale della previdenza complementare disciplinato dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (come modificato dalla riforma); l’innalzamento del limite annuo di deducibilità fiscale dei contributi a 5.300 euro dal periodo d’imposta 2026 (in luogo del precedente 5.164,57 euro); le regole di base su funzionamento dei fondi, prestazioni (rendita/capitale, R.I.T.A.) e coordinamento con la previdenza obbligatoria.
Profili ancora in definizione. Alcuni aspetti operativi (modulistica definitiva, istruzioni COVIP, nuovo modello TFR2 ed eventuali chiarimenti ministeriali) sono tuttora in corso di definizione; lo Studio adeguerà di conseguenza le procedure.

4. In sintesi
Profilo    Regola dal 1° luglio 2026
Chi    Lavoratori privati di prima assunzione (esclusi i domestici).
Cosa    In mancanza di scelta entro 60 giorni, adesione automatica a una forma di previdenza complementare con conferimento del TFR maturando.
Scelta del lavoratore    Entro 60 giorni: rinuncia (TFR in azienda) o altra forma pensionistica. Decorso il termine, l’adesione si consolida.
Gestione    A cura dello Studio. All’azienda si chiede di trasmettere le dichiarazioni dei dipendenti e gli eventuali accordi aziendali.

5. Invito a contattare lo Studio
Lo Studio segue direttamente tutti gli adempimenti connessi alle nuove regole. Da parte Vostra è sufficiente trasmetterci con tempestività la documentazione che i dipendenti Vi consegnano e gli eventuali accordi aziendali stipulati.
Vi invitiamo in particolare a fissare un appuntamento qualora intendiate stipulare accordi aziendali in materia di previdenza complementare: potremo valutarne insieme, caso per caso, anche i profili fiscali e organizzativi. Per questo e per ogni altro chiarimento restiamo a disposizione ai consueti recapiti.