Con nota 616/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito l’annosa questione relativa
all’anticipo del TFR ai dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.
Anticipazione TFR
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
L’art. 2120 c.c. prevede la possibilità di richiedere un’anticipazione del TFR a determinate condizioni e rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva.
N.B. Si ritiene che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
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TFR mensilmente in cedolino --> NO altrimenti soggetto a contributi e considerato retribuzione a tutti gli effetti.
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Studio Amistadi Nadia